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STATUTO SOCIALE

Ente del Terzo Settore “TELEFONO AMICO CAGLIARI OdV”

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Statuto variato ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 pubblicato sulla G. U. n. 179 del 2 agosto 2017 - Supplemento Ordinario n. 43 - “Codice del Terzo Settore".

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Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 23 gennaio 2019.

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Indice

Premessa

Capitolo I: Denominazione - Sede - Scopo

Articolo 1: Costituzione, denominazione e attività

Articolo 2: Sede

Articolo 3: Attività

Capitolo II: Patrimonio ed esercizi sociali

Articolo 4: Entrate finanziarie

Articolo 5: Utili o avanzi di gestione

Articolo 6: Esercizio finanziario

Capitolo III: Soci

Articolo 7: Ammissione Soci

Articolo 8: Diritti dei Soci

Articolo 9: Perdita qualifica

Capitolo IV: Assicurazione

Articolo 10: Assicurazione Soci

Capitolo V: Organi dell'ETS

Articolo 11: Organi dell'ETS

Articolo 12: Assemblea dei Soci

Articolo 13: Il Consiglio Direttivo

Articolo 14: Il Presidente

Articolo 15: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 16: Il Collegio dei Probiviri

Articolo 17: Il Segretario

Articolo 18: Il Tesoriere

Capitolo VI: Scioglimento

Articolo 19: Liquidatori

Capitolo VII: Rinvio

Articolo 20: Norme di riferimento

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Premessa:

Il presente Statuto viene redatto per adeguare il precedente (approvato dall'Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione “Telefono Amico Cagliari” - Codice Fiscale 92015480921 - in data 27 novembre 1997) alle variazioni normative e regolamentari introdotte, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e dalle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018.

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CAPITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

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Art. 1: Costituzione, denominazione e attività

È corrente in Cagliari un'Associazione democratica, di puro volontariato, con fini esclusivamente di solidarietà sociale, costituita, a tempo indeterminato, con atto a rogito del Dottor Giovanni Rosetti, Notaio in Carbonia ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari e Lanusei, in data 11 dicembre 1991 n. 19213 di repertorio e n. 6957 di raccolta, registrato ad Iglesias il 30 dicembre 1991 al n. 2290 - iscritta al n. 162 dell'Albo Regionale del Volontariato della Regione Autonoma Sardegna, la cui denominazione viene integrata e variata ai sensi del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 in:

ETS “TELEFONO AMICO CAGLIARI OdV”

 

L'ETS svolge la propria attività nei seguenti settori:

  • solidarietà, assistenza sociale e socio-culturale;

  • educazione, istruzione e formazione professionale;

  • promozione della cultura;

  • tutela dei diritti civili e cittadinanza attiva;

  • partecipazione a progetti e attività in armonia e collaborazione con altri enti e associazioni che perseguano gli stessi obiettivi.

 

L'ETS, altrimenti detta Associazione, potrà svolgere anche altre attività, non comprese nell'elenco precedente, che deve considerarsi come puramente indicativo ma non esaustivo e che rientrano tra quelle indicate all'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

 

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

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Art. 2: Sede

L'Associazione ha sede in Cagliari.

Per la riservatezza e la tutela dell'Associazione e dei soci la sede legale dell'Associazione è stabilita presso il domicilio del Presidente pro tempore.

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Art. 3: Attività

L'Associazione si prefigge di:

  • attuare la solidarietà umana ed il soccorso verso il prossimo principalmente attraverso l'ascolto telefonico o altri mezzi di comunicazione, quali, ad esempio, chat e e-mail;

  • favorire il confronto personale allo scopo di migliorare la relazione d'aiuto;

  • promuovere la formazione e la valorizzazione della persona umana;

  • favorire lo spirito di collaborazione fra gli aderenti, anche mediante apposite riunioni di formazione;

  • prestare la propria collaborazione per favorire il sostegno o l'apertura di nuovi centri;

  • collaborare attivamente con enti pubblici e privati stipulando apposite convenzioni, organizzando direttamente o partecipando a tavole rotonde, incontri, corsi, conferenze o manifestazioni in genere, per il perseguimento dei propri scopi, indicati all'art. 1 del presente Statuto.

 

L'Associazione si impegna a rispettare i principi contenuti nella “Carta Nazionale dei Telefoni Amici Italiani” e condivide le finalità poste a base dell'Associazione Nazionale dei centri di soccorso telefonico “Ce.Vi.T.A. - Centro Virtuale Telefono Amico” a cui aderisce in qualità di Socio.

 

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è assolutamente apolitica, apartitica e aconfessionale.

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CAPITOLO II: PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

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Art. 4: Entrate finanziarie

Le entrate, che concorrono alla formazione del patrimonio dell’Associazione, sono costituite da:

  1. contributi degli aderenti, costituite da quote associative e contributi annuali straordinari e volontari dei Soci;

  2. contributi dei privati, anche tramite la donazione annuale del 5 per mille;

  3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

  4. contributi di organismi internazionali;

  5. donazioni e lasciti testamentari;

  6. rimborsi derivanti da convenzioni;

  7. beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione a seguito di donazioni da privati o da enti pubblici;

  8. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

  9. proventi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, purché non abbiano caratteristiche di attività prevalente;

  10. utili derivanti da manifestazioni o da partecipazioni ad esse.

 

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Art. 5: Utili o avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per Legge.

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L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

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Art. 6: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

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Il Consiglio Direttivo predispone ogni anno il Bilancio di esercizio e la relazione di missione secondo le norme di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 nei tempi e con le modalità previste dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

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Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

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Al rendiconto economico deve essere allegato, inoltre, un prospetto dei proventi del 5 per mille che indicano l'utilizzo della somma per compiti prettamente istituzionali.

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CAPITOLO III: SOCI

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Art. 7: Ammissione Soci

Possono essere Soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione ed accettando le norme del presente Statuto, ne facciano espressa domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, in armonia con l'art. 23 del D. Lgs. 117/2017.

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L'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a sua totale discrezionalità ed è subordinata:

  • al compimento della maggiore età;

  • alla iscrizione ed alla partecipazione preventiva ad un corso di formazione;

  • al versamento della quota associativa mensile, fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

  • allo svolgimento della propria attività a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso a titolo di spese sostenute, secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;

  • a non svolgere alcuna attività che possa in qualche modo essere in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione stessa.

 

Nei casi di mancato accoglimento della richiesta di ammissione, l'interessato riceve comunicazione di rigetto a cui può proporre ricorso all'Organo dell'Assemblea o da altro organo individuato dalla medesima.

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Art. 8: Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, secondo le norme indicate nel Regolamento interno, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

  • godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, secondo le norme indicate nel Regolamento interno.

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Art. 9: Perdita qualifica

La qualifica di Socio si perde nei casi elencati di seguito.

  • Per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

  • Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

  1. venga meno agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni sociali;

  2. tenga una condotta contraria allo spirito e ai principi della Carta Nazionale;

  3. arrechi un danno morale e materiale dell’Associazione o perda i requisiti dell'ammissione all'Associazione stessa;

  4. abbia atteggiamenti denigratori ed offensivi verso altri Soci o verso le persone che usufruiscono del servizio.

  • Per decesso del Socio. Il decesso non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

 

La perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi caso, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione

 

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CAPITOLO IV: ASSICURAZIONE

 

Art. 10: Assicurazione Soci

Tutti i Soci saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto, attualmente, dall'art. 4 della L. 11 agosto 1991 n° 266, modificato dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

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CAPITOLO V: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

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Art. 11: Organi dell'ETS

Sono organi dell’Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Revisori;

  5. il Collegio dei Probiviri;

  6. il Segretario;

  7. il Tesoriere.

 

Le cariche sociali sono tutte gratuite, salvo il rimborso delle spese che devono essere documentate da ricevute di quanto sostenuto.

È stabilita l’incompatibilità di più cariche assegnate alla stessa persona.

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Art. 12: L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

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I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo (che può delegare, a tal fine, il Presidente) almeno una volta all'anno mediante avviso di convocazione, anche per via elettronica, contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

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L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.

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L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia ed in luogo facilmente accessibile a tutti i Soci.

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L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti.

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Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto è ammessa solo la prima convocazione ed è richiesta la presenza dei 3/4 dei Soci ed il voto favorevole del 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

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I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio e delle deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. La delega deve essere scritta e consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell’inizio della stessa. Nessun socio può cumulare più di una delega.

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Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è ammessa solo la prima convocazione ed è necessaria la presenza e il voto favorevole dei 3/4 degli Associati. Non sono ammesse deleghe.

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Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci.

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Compiti dell'Assemblea.

In sede ordinaria:

  • elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri e stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;

  • esamina ed approvare il bilancio;

  • esprime un eventuale voto di fiducia o sfiducia nei confronti degli organi direttivi e di controllo;

  • approva l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, contenente le norme per l’organizzazione e l'attuazione dell’attività sociale;

  • fissa le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;

  • discute e delibera su ogni argomento che le viene sottoposto riguardante la vita associativa.

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In sede straordinaria:

  • delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

  • delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento;

  • delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

 

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel verbale dell'Assemblea dei Soci, sono opportunamente pubblicizzati ai soci.

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Art. 13: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione.

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Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari - da un minimo di 3 ad un massimo di 9 - componenti, compreso il Presidente; resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di due mandati.

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Il Consiglio, ove lo ritenesse opportuno, può chiedere all'Assemblea di integrare altri Consiglieri che dovranno essere eletti dalla stessa Assemblea, non oltre il numero massimo previsto al comma precedente.

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In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti; a parità di voti viene eletto il Socio con maggiore anzianità di servizio.

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Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà curare l'ordinaria amministrazione e convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni. L'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dal decadimento del Consiglio Direttivo.

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Il Consiglio Direttivo può essere revocato per sfiducia dall'Assemblea dei Soci.

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Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale per la gestione dell'Associazione e necessarie allo svolgimento dell'attività;

  • le decisioni relative alle attività sociali e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

  • la nomina di coloro che di volta in volta dovranno rappresentare l'Associazione nelle varie riunioni o assemblee a livello nazionale ed internazionale, oltre al Presidente che rappresenta di diritto l'Associazione;

  • le decisioni inerenti la direzione di eventuale personale dipendente e il coordinamento di collaboratori e di professionisti di supporto di cui si può avvalere l'Associazione;

  • la redazione annuale del rendiconto economico da sottoporre all'Assemblea;

  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

  • la proposta all'Assemblea per la fissazione delle quote sociali ed eventuali contributi straordinari;

  • la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

  • la delibera sull'ammissione di nuovi Soci;

  • la predisposizione dei Regolamenti interni, nonché la vigilanza sulla loro applicazione e l'adozione delle misure disciplinari, compresa l'esclusione di soci;

  • ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscano ad altri organi.

 

Il Consiglio nomina anche un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere estranei al Consiglio.

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Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, comunque, ogni trimestre.

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Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

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Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

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Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che dal presente Statuto o dalla Legge non siano riservati all'Assemblea o agli altri organi sociali.

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Decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, i Consiglieri non intervengano a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo.

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Art. 14: Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nell'ambito della rete dei Telefoni Amici, nei confronti dei terzi ed in giudizio; è responsabile della gestione dell'Associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione da convocarsi entro cinque giorni e inoltre appone la firma sociale per tutti gli atti impegnativi.

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Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

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Il Vicepresidente assume le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

 

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Art. 15: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

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Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione e riferisce all'Assemblea.

I Revisori possono procedere anche individualmente ad atti d'ispezione e controllo e devono poter assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

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Art. 16: Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea nel numero di 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

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È competenza del Collegio dei Probiviri dirimere le eventuali controversie fra i Soci e tra questi ed i suoi organi, ad esclusione di ogni altra giurisdizione.

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Il Collegio dei Probiviri decide sui provvedimenti di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo e il suo lodo sarà inappellabile.

 

Per l'esclusione del Socio è richiesta l’unanimità della decisione.

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Art. 17: Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

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A lui spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

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Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

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È responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio della puntuale esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, delle istruzioni ricevute e in generale del buon funzionamento dell’Associazione.

 

Svolge le funzioni ad esso attribuite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

 

Funge da Segretario del Consiglio e dell'Assemblea.

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Art. 18: Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto adempimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

 

Egli provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

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CAPITOLO VI: SCIOGLIMENTO

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Art. 19: Liquidatori

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio.

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CAPITOLO VII: RINVIO

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Art. 20: Norme di riferimento

Per tutto quanto qui non espressamente concordato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

 

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DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

L'Assemblea dei Soci riunita in convocazione straordinaria in Cagliari il 23 gennaio 2019, ha approvato le integrazioni e le modifiche al precedente Statuto.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad intraprendere tutti gli atti necessari per rendere operante in ogni sua parte il presente Statuto.

L'Assemblea si riserva di modificare il presente Statuto qualora se ne presenti le necessità.

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Cagliari, 23 gennaio 2019

Capitolo VII
Capitolo VI
Capitolo V
Capitolo IV
Capitolo III
Capitolo II
Capitolo I
Premessa
Il Tesoriere
Il Segretario
Probiviri
Revisori dei conti
Il Presidente
Il Consiglo Direttivo
L'Assemblea dei Soci
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